RIDUZIONE DEL POTERE DECISIONALE E VISIBILITÀ ESTERNA: PROFILI DI DANNO DA DEMANSIONAMENTO
Il ricorrente adiva l’autorità giudiziaria chiedendo l’accertamento del progressivo demansionamento subito nel corso di un lungo rapporto di lavoro alle dipendenze di un istituto di credito. Assunto inizialmente come responsabile dell’ufficio recupero crediti, egli aveva nel tempo visto mutare radicalmente le proprie mansioni: da team manager nel 2010 fino all’assegnazione, nel 2020, al ruolo di net promotor system presso l’ufficio customer advocacy, con una significativa riduzione delle funzioni originarie.
Il demansionamento veniva riconosciuto sia in primo che in secondo grado, sebbene limitatamente a un arco temporale più ristretto rispetto a quello dedotto in giudizio. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1195 del 20 gennaio 2026, ha confermato l’impianto argomentativo della Corte d’Appello, ritenendo correttamente accertata la sussistenza del danno risarcibile.
In particolare, i giudici di merito avevano fondato la liquidazione del danno su una serie di indici fattuali di natura presuntiva. Tra questi, la lunga durata del demansionamento, tale da incidere in modo strutturale sulla professionalità del lavoratore; l’impoverimento del bagaglio professionale, con ricadute negative
sulle prospettive di carriera e sulle possibilità di ricollocazione nel mercato del lavoro; nonché la visibilità esterna del demansionamento.
Quest’ultimo profilo assume rilievo specifico nella misura in cui la perdita del potere decisionale e delle funzioni di coordinamento e controllo di altro personale ha determinato una percepibile regressione del ruolo del lavoratore anche all’esterno dell’organizzazione aziendale. La pronuncia si inserisce così nel solco di un orientamento che valorizza la dimensione non solo interna, ma anche relazionale e reputazionale del danno da demansionamento.