REATO DI SOTTRAZIONE DEI BENI E DANNO PATRIMONIALE, QUANDO LA SOCIETÀ IN FALLIMENTO È RISARCIBILE

Lo chiarisce la Cassazione con ordinanza n. 21275/2024 dove analizza il caso in cui i crediti vantati dalla società siano stati ceduti. Dopo essere passata in giudicato la decisione in sede penale in relazione alla sottrazione di beni sottoposti a pignoramento a danni dell'esecutante, l'imputato viene condannato anche in sede civile a «risarcire anche il danno patrimoniale» in favore del Fallimento omissis s.r.l. in liquidazione. Il condannato fa ricorso in Cassazione criticando la decisione della Corte d'Appello per aver ritenuto sussistere la legittimazione attiva del Fallimento omissis s.r.l. in liquidazione nonostante questi avesse ceduto, in favore di una Banca, i crediti vantanti nei confronti del soggetto. I giudici di Piazza Cavour osservano che costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto affermato dalla stessa corte territoriale, l'avvenuta soddisfazione del Fallimento omissis Srl in relazione al credito risarcitorio dallo stesso vantato per le perdite subite (danno emergente) a seguito del reato commesso dall'appellante. Il giudice a quo, nel liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante (mancato guadagno) asseritamente subito dalla società per effetto del reato di sottrazione dei beni pignorati ascritto al ricorrente, sia incorso nell'errore di trascurare la «legittimazione della banca cessionaria del credito (originariamente spettante al Fallimento omissis nei confronti del appellante) a contraddire in ordine all'effettiva sussistenza del diritto dello stesso fallimento a conseguire il danno patrimoniale da mancato guadagno, segnatamente al fine di dirimere la questione dell'effettiva risarcibilità (e dell'eventuale entità concreta) di tale danno patrimoniale in favore del fallimento (ossia se effettivamente subito, o meno, dal fallimento in conseguenza della dedotta cessione di credito)».

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