REATI COMMESSI FUORI SERVIZIO: I LIMITI E LE POSSIBILITÀ DEL LICENZIAMENTO
La commissione di un reato al di fuori dell’orario di lavoro può avere conseguenze significative sul rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Pur trattandosi di fatti avvenuti nella sfera privata, la legge consente il licenziamento quando il comportamento illecito risulta incompatibile con le mansioni svolte o tale da compromettere il rapporto fiduciario che sta alla base del contratto di lavoro.
Il datore di lavoro non può intervenire per qualsiasi episodio che riguardi la vita personale del dipendente: è necessario un collegamento concreto tra il fatto e l’attività professionale. Questo può emergere quando il reato mette in dubbio l’affidabilità del lavoratore, quando incide sull’immagine dell’azienda o quando riguarda condotte che, se replicate in ambito lavorativo, esporrebbero l’impresa a rischi rilevanti.
A essere rilevante non è soltanto la condanna definitiva, ma anche la gravità del comportamento, la sua natura e l’impatto sulla fiducia. In alcuni casi,
persino la semplice misura cautelare può rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, ad esempio se impedisce al dipendente di svolgere le proprie mansioni.
Il licenziamento per fatti extra-lavorativi resta comunque una misura straordinaria: ogni decisione deve rispettare il principio di proporzionalità e valutare attentamente le specificità del caso. L’equilibrio tra tutela della vita privata e esigenze organizzative dell’azienda è infatti il punto centrale nel determinare la legittimità del provvedimento.