PROROGA CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA: PRECISAZIONI INPS

L'INPS, con il Messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024, interviene con riferimento al rifinanziamento stabilito per l'anno 2024 dall'art. 1, co. 170, della L. n. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di  mobilità in deroga, previsti rispettivamente, dall'art. 44, comma 11-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, e dall'art. 53-ter del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. L'Istituto rammenta che, pur in assenza di una proroga esplicita delle singole misure, il Ministero del lavoro ha chiarito che è consentito l'utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli in terventi che traggono origine dall'art. 1 , co. 289, della L. n. 178/2020. Alla luce di tale interpretazione, pertanto, sulla base di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2024, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2024 le suddette misure. In particolare, l'Istituto precisa che ad ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità, fermo restando il requisito della continuità.

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