PROCESSO DEL LAVORO: AMMESSO IN APPELLO IL NUOVO MEZZO DI PROVA CHE È INDISPENSABILE

Con Ordinanza n. 16358 del 12 giugno 2024 la Corte di Cassazione, in ambito di controversie individuali di lavoro, si pronuncia riguardo alla possibile ammissione in appello di un nuovo mezzo di prova. L'articolo 437, comma 2, del codice di procedura civile, dispone che nell'udienza di discussione non sono ammesse nuove domande ed eccezioni e non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. La Corte di Cassazione sottolinea che nel giudizio di appello costituisce  prova nuova indispensabile quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure pro vando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.  Secondo la Corte, infatti, il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado va contemperato con il principio della ricerca della verità materiale.

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