PLUSVALENZA IN CASO DI VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ DI IMMOBILE AGEVOLATO SUPERBONUS: RISPOSTA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla data rilevante ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR, nel caso di vendita con riserva di proprietà di un immobile oggetto di interventi agevolati superbonus. Ai fini del calcolo della plusvalenza di cui alla sopra citata lett. b-bis), l'Amministrazione finanziaria ricorda che: essa si realizza mediante cessione a titolo oneroso di immobili su cui, nei precedenti 10 anni, si sia concluso un intervento agevolato con il superbonus; nel caso di vendita con riserva di proprietà (art. 1523 C.c), il momento rilevante ai fini dell'eventuale plusvalenza imponibile è quello in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile oggetto degli in terventi agevolati; ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 1523 C.c., l'effetto traslativo si perfeziona con il versamento dell'ultima rata. Pertanto, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non si realizza la plusvalenza di cui all'art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR, in quanto saranno trascorsi più di 10 anni dalla data di conclusione dei lavori agevolati quando la vendita, sulla base degli accordi tra le parti, si perfezionerà con l'integrale pagamento del prezzo concordato.