NULLITÀ CESSIONE D'AZIENDA: IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DOVUTA DAL CEDENTE MOROSO

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3914, ha stabilito che in caso di nullità della cessione di un ramo d'azienda e di messa in mora del cedente, il lavoratore passato alle dipendenze del cessionario ha diritto a percepire dall'alienante la normale retribuzione dovuta, anche qualora sia avvenuta transazione a concludere il rapporto proseguito presso il cessionario. Per la Suprema Corte è da escludersi la presenza di un rapporto plurisoggettivo tra cedente, cessionario e lavoratore, pertanto anche l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro tra lavoratore e cessionario, non fa venir meno l'obbligazione retributiva derivante dal precedente rapporto con il cedente.