MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO PER I LAVORATORI DEI CALL CENTER: INDICAZIONI OPERATIVE

L'INPS, fornisce indicazioni operative in merito all'esposizione mediante il flusso Uniemens dell'erogazione diretta della misura del sostegno al reddito previsto in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore call center, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui all'art. 44, comma 7, del D.Lgs n. 148/2015. In particolare, l'Istituto ricorda che la fruizione della prestazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti ministeriali con cui sono indicate le informazioni relative all'azienda richiedente, al periodo concesso e alle modalità di pagamento. Una volta adottato il decreto di concessione della misura, lo stesso verrà trasmesso e inserito nella piattafor ma dell'INPS “Sistema Unico” (censito con C.A. “667” e codice evento “668”) per la successiva autorizzazione da parte delle strutture territoriali competenti. L'INPS precisa, infine, che le imprese ammesse al trattamento sono tenute, a decorrere dal periodo di paga successivo al decreto di concessione e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, al versamento di un contributo addizionale pari al: 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquen nio mobile; 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.