LIQUIDITÀ MICRO E PMI: SOSTEGNO SE FORNITRICI D'IMPRESE STRATEGICHE IN CRISI IMPRESE STRATEGICHE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Pubblicata in GU n 65 del 18 marzo la legge n 28 del 15 marzo di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Tra le novità della conversione in legge, vi è l'art. 2-bis recante Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. 1)AMMINISTRAZIONE STRAORDINA RIA IMPRESE CARATTERE STRATEGICO: LIQUIDITÀ DELLE MICRO E PMI Nella Legge di conversione del DL n 4/2024 vi è tra le altre, la dell'art. 2-bis con misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria).  In particolare, alle microimprese e alle piccole e  medie  imprese,  come definite nell'allegato  I  al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014, che incontrano  difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di  imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'arti colo  1 del decreto-legge  3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 dicembre   2012,  n.  231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di   amministrazione   straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti   vantati nei confronti   dell'impresa committente, fino alla misura: a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l'accesso alla garanzia del Fondo  le imprese devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata  apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante   dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza del requisito, alla data  della richiesta della garanzia del Fondo.

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