LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA: IL CASO DEL CERTIFICATO DELLO SPECIALISTA

La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 6133 del 7 marzo 2025, ha stabilito che il datore di lavoro è legittimato a licenziare il lavoratore per assenza ingiustificata quando per giustificare la sua assenza fornisce esclusivamente un certificato medico di uno specialista.
Nel caso di specie, infatti, una lavoratrice, a fronte di un'assenza prolungata dal posto di lavoro a seguito di un lungo periodo di fisioterapia, non aveva mandato al lavoratore i certificati del medico curante convenzionato con il Ssn, ma aveva inoltrato solo le cure dello specialista che l'aveva in carico. Sulla
base di tali presupposti, la lavoratrice è stata licenziata per assenza ingiustificata.
Pertanto, gli Ermellini chiariscono che la procedura prevista dall'articolo 55 septies del D.Lgs. 165/2021, riguardate le assenze per malattia dei dipendenti pubblici, può ritenersi conclusa solo con l'inoltro della prescritta certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'Inps. Ciò comporta la necessarietà della certificazione della malattia da parte del medico convenzionato con Ssn.
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