LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO: NON BASTA LA PRECEDENTE CONDANNA, DEVE MANCARE LA FIDUCIA TRA DATORE E DIPENDENTE

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.4458 del 20 febbraio 2024, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che era stato, in un momento anteriore all'instaurazione del rapporto, condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis). La scelta aprioristica di interrompere il rapporto, infatti, si pone in contrasto con il disposto costituzionale di cui all'articolo 27, che parla di reinserimento sociale del condannato: ciò significa che, se è vero che le condotte costituenti reato possono integrare una giusta causa di licenziamento (anche se avvenute in un momento precedente), è anche vero che deve comunque sussistere un'incompatibilità con il permanere del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro. A tale fine deve essere operata una verifica giurisdizionale, da effettuarsi sia in astratto che in concreto: nel caso di specie le condotte criminose erano gravi ma anche molto distanti nel tempo, e non giustificano ad oggi tale incompatibilità.