LAVORO NERO, STOP AI DIVIETI AUTOMATICI PER GLI STRANIERI INSERITI NEL SIS

Con la sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, nella parte in cui impediva ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) di accedere alle procedure di emersione dal lavoro irregolare, anche quando la segnalazione derivava esclusivamente dalla violazione delle norme su ingresso e soggiorno.
Secondo la Consulta, la disposizione violava l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. Da un lato, infatti, veniva escluso chi era stato segnalato nel SIS per irregolarità commesse in un altro Stato Schengen; dall’altro, poteva invece accedere all’emersione chi, pur privo di titolo di soggiorno, era entrato direttamente in Italia.
La Corte ha inoltre richiamato la disciplina europea sul funzionamento del SIS, che non consente automatismi ostativi al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno. Gli Stati membri sono tenuti a svolgere una valutazione individuale dei singoli casi e ad attivare una consultazione con il Paese che ha inserito la segnalazione, al fine di verificare se la presenza dello straniero rappresenti concretamente una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La pronuncia rafforza così il principio di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle norme sull’immigrazione, riaffermando che l’emersione dal lavoro nero deve rispondere a criteri sostanziali e non a esclusioni automatiche fondate su presunzioni generalizzate.

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