LAVORO DISCONTINUO E STRAORDINARIO: QUANDO IL RIPOSO INTERMEDIO NON COINCIDE CON LA SEMPLICE INATTIVITÀ
Un autotrasportatore aveva adito il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento delle ore di straordinario che assumeva non essergli state corrisposte, nonostante la presenza di un accordo di forfettizzazione dei relativi compensi. In primo grado la domanda veniva respinta, ritenendosi che il lavoratore non avesse adeguatamente allegato e distinto i periodi di riposo intermedio da quelli di mera temporanea inattività.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1835 del 27 gennaio 2026, ha tuttavia accolto il ricorso del lavoratore, cogliendo l’occasione per ribadire un principio di particolare rilievo in materia di lavoro discontinuo. Tale tipologia di prestazione si caratterizza, infatti, per l’alternanza tra fasi di attività e momenti di attesa non lavorata, rispetto ai quali diviene essenziale operare una corretta qualificazione giuridica.
Secondo la Suprema Corte, i periodi di riposo intermedio, nei quali il lavoratore può disporre liberamente del proprio tempo, non concorrono al computo della durata dell’orario di lavoro. Diversamente, la semplice inattività temporanea rileva a tali fini, poiché, pur in assenza di una prestazione attiva, il lavoratore
resta obbligato a mantenersi a disposizione del datore di lavoro, senza poter organizzare autonomamente il proprio tempo.
In questo contesto, il lavoro straordinario si configura qualora sia stato convenzionalmente fissato un orario di lavoro e tale limite venga superato. Resta tuttavia necessario che il lavoratore fornisca prova dei tempi e delle modalità del servizio reso nell’arco temporale compreso tra l’orario iniziale e quello finale, così da consentire di distinguere le pause di effettiva inattività dai periodi di riposo intermedio. Una distinzione che assume valore decisivo ai fini del corretto computo dell’orario e del conseguente diritto alla retribuzione dello straordinario.