L’OBBLIGO DI NOMINARE I COORDINATORI PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI PERSISTE FINO AL TERMINE DEI LAVORI NECESSARI PER COMPLETARE L’OPERA

Con la sentenza n. 34387/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che «ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 90, comma 3 d.lgs. n. 81/2008, la nozione di cantiere va rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti». La Corte d'Appello confermava la sentenza di condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro del Tribunale, nei confronti coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione ed esecuzione dei lavori. Nel caso di specie, la vittima, nell'intento di ritirare degli attrezzi di lavoro, precipitava da un balcone posto al primo piano dell'edificio, privo di protezioni o parapetti e senza essere munito di cintura di sicurezza. Al coordinatore veniva contestato il fatto di non aver predisposto il piano per la sicurezza e il coordinamento dei lavori e di conseguenza di non aver potuto pretenderne il rispetto da parte della ditta del lavoratore deceduto. La vertenza prosegue in sede di legittimità, mediante ricorso dell'imputato. La Suprema Corte precisa che al coordinatore per la sicurezza, figura che si affianca ad altre della materia antinfortunistica, sono riservati compiti di "alta vigilanza" che si articolano nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; nella verifica dell'idoneità del POS e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC; oltre che nell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. In definitiva, la Cassazione sottolinea l'erroneità, alla luce del quadro normativo di riferimento, dell'equazione proposta dalla difesa per la quale una variante in corso d'opera darebbe vita a un cantiere nuovo, posto che il cantiere, sempre in base all'impianto normativo, si identifica nell'opera stessa.