L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO È SEMPRE SOGGETTA A CONTRIBUTI ANCHE SE IL LAVORATORE VI RINUNCIA

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 24446 del 3 settembre 2025, afferma che l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto avente natura retributiva, è soggetta a contribuzione previdenziale dal momento in cui il licenziamento senza preavviso acquista efficacia, restando irrilevante la rinuncia del lavoratore o qualsiasi accordo transattivo con il datore di lavoro, in quanto inopponibili all'INPS.

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