ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE RICONGIUNZIONI LEGGE 45/1990

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per lo scambio telematico di comunicazioni tra INPS ed Enti firmatari della Convenzione quadro n. 56 del 19 aprile 2023, relative all'esercizio della facoltà di ricongiunzione  per tutti i periodi contribuiti nelle diverse gestioni previdenziali di cui alla  Legge 5 marzo 1990, n. 45. Lo scambio telematico, al momento è limitato ai seguenti adempimenti: richieste, da parte della Cassa professionale firmataria, nelle vesti di soggetto accertante, del prospetto dei contributi versati a INPS e consultazione dello stato pratica; invio del prospetto contributivo da parte dell'INPS, quale Ente trasferente; richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, a titolo di accertante, di eventuale riesame della precedente certificazione e consultazione telematica dello stato della  richiesta di riesame; invio di un nuovo prospetto contributivo, a seguito del riesame, da parte dell'INPS quale Ente trasferente; notifica da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accertante, dell'esito delle operazioni di ricongiunzione.  L'operatività delle altre fasi di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. 45/1990, saranno comunicate successivamente a seguito del completamento delle procedure informatiche. Le richieste inoltrate tramite raccomandata A/R o PEC, prima della messa a disposizione del colloquio telematico, continueranno ad essere acquisite e gestite in modalità non telematica.

TOP