INPS, CRITERI DI COMPUTO DEL RATEO DI TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA PER IL CONGEDO STRAORDINARIO

L'INPS, fornisce precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario di cui all'art. 42, commi 5 e ss., del D.Lgs n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. L'Istituto, in particolare, conferma l'interpretazione fornita con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012. Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emo lumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.