INFORTUNIO SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE DEVE ESSERE VERIFICATA CASO PER CASO

La Cassazione, con Ordinanza n. 2991 del 15 febbraio 2023, in tema di responsabilità civile in caso di infortunio di dipendenti di imprese appaltatrici, precisa che la responsabilità del committente, nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, si configura "ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire". 

Inoltre, seppur l'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il dovere di sicurezza grava sia sul datore di lavoro che sul committente, tuttavia, tale principio non può trovare automatica applicazione. Sul punto, la Suprema Corte evidenzia che "non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio". 

Nel caso in esame, gli Ermellini rigettano il ricorso del subappaltatore, escludendo la responsabilità del committente in quanto il comportamento posto in essere risulta conforme alla norma. Quest'ultimo infatti ha verificato le "capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori" e "le modalità di espletamento della stessa".

 

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