INFORTUNIO SUL LAVORO: IL DATORE RISPONDE ANCHE SE CONSENTE MANSIONI DIVERSE DAL CONTRATTO

Con la sentenza n. 1908 del 19 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio centrale in materia di sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è penalmente responsabile anche quando consente al dipendente di svolgere attività diverse da quelle previste dal contratto, se queste comportano rischi non adeguatamente valutati e gestiti.
Il caso riguardava un lavoratore rimasto infortunato mentre svolgeva mansioni estranee al proprio inquadramento, senza disporre delle attrezzature idonee, senza una preventiva formazione e in assenza di una specifica valutazione dei rischi legati all’attività effettivamente svolta. Secondo la Suprema Corte, tali omissioni dimostrano la concreta prevedibilità dell’evento lesivo, elemento sufficiente a fondare la responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni colpose pluriaggravate.
La pronuncia conferma che gli obblighi di tutela non si esauriscono nella corretta formulazione del contratto, ma si estendono a tutte le attività concretamente affidate al lavoratore.
Ogni variazione di mansioni richiede un adeguamento delle misure di sicurezza, della formazione e della valutazione dei rischi, al fine di prevenire situazioni potenzialmente pericolose.
La decisione rafforza così l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire una tutela effettiva della salute dei lavoratori, richiamando le imprese a una gestione responsabile e rigorosa dell’organizzazione del lavoro.

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