INFORTUNI SUL LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE DESIGNATO DAL SINDACO COME DATORE DEI DIPENDENTI

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 49401 dell'11 dicembre 2023, si è pronunciata in materia di infortuni sul lavoro. Nel caso di specie si sancisce che il sindaco del Comune, ove abbia provveduto all'individuazione di soggetti cui attribuire la qualità di datore di lavoro, risponde per l'infortunio occorso al lavoratore solo nel caso in cui risulti che egli, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i propri autonomi poteri, atteso che con l'atto di individuazione sono trasferite al dirigente pubblico tutte le funzioni datoriali, ivi comprese quelle non delegabili, il che rende non assimilabile detto atto alla delega di funzioni. Nel caso di specie, avendo il sindaco designato il dirigente dell'amministrazione come datore di lavoro dei dipendenti dell'ente, dotandolo di autonomi poteri di gestione e di spesa, non è condannato per violazione delle norme anti-infortunistiche.