IN G.U. IL DECRETO SUI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DELL'AVVOCATO E DELL'INTERPRETE IN ALBANIA

Sulla G.U. n. 198 del 24 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 5 luglio 2024 che disciplina le misure e le condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'avvocato e all'interprete del migrante che dovranno recarsi in Albania nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della Legge n. 14/2024 (ovvero quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento). Nello specifico, sono rimborsabili, a titolo di spese di: • viaggio, gli esborsi documentati relativi ai trasporti necessari per raggiungere le aree destinate alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e per fare ritorno in Italia; • soggiorno, gli esborsi documentati per l'alloggio e per il vitto fruiti durante la trasferta; • trasferta, le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per lo svolgimento dell'udienza. Tali spese sono liquidate nella misura documentata e, comunque non superiore a 500 euro. Per il rimborso delle spese, l'avvocato e l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza di liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza