IL “TEST DEL CARRELLO” NON BASTA: ANNULLATO IL LICENZIAMENTO DEL CASSIERE

È illegittimo il licenziamento del cassiere fondato esclusivamente sul mancato superamento del cosiddetto “test del carrello”. Lo ha stabilito il giudice del lavoro, annullando il provvedimento espulsivo adottato dall’azienda e riconoscendo l’insussistenza della giusta causa.
Il caso riguardava un cassiere accusato di non aver individuato alcune irregolarità durante una prova interna, consistente nel simulare la presenza di prodotti non scansionati nel carrello di un cliente. Secondo il datore di lavoro, l’esito negativo del test dimostrava una grave negligenza nello svolgimento
delle mansioni. Di diverso avviso il tribunale, che ha ritenuto il licenziamento sproporzionato e privo di un adeguato supporto probatorio.
Nella sentenza si afferma che il “test del carrello” costituisce una verifica occasionale e artificiosa, non idonea, da sola, a dimostrare un inadempimento grave e attuale degli obblighi contrattuali. Il giudice ha sottolineato come la valutazione della condotta del lavoratore debba avvenire in modo complessivo, tenendo conto della concreta organizzazione del lavoro, dei carichi operativi, delle direttive aziendali e dell’eventuale reiterazione delle condotte contestate.
In particolare, viene evidenziato che non può attribuirsi valore decisivo a una prova isolata, soprattutto in assenza di precedenti disciplinari o di contestazioni analoghe. Il tribunale ha inoltre ricordato che l’onere della prova della legittimità del licenziamento grava sul datore di lavoro, il quale non può fondare il recesso su presunzioni o su strumenti di controllo non rappresentativi della prestazione ordinaria.
Alla luce di tali considerazioni, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, con le conseguenze previste dalla normativa vigente. Una decisione che richiama le aziende alla necessità di adottare criteri di valutazione equilibrati e rispettosi dei principi di proporzionalità e correttezza nel rapporto di lavoro.
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