IL SOCIO CONTINUA AD ESERCITARE I DIRITTI PARTICOLARI ANCHE SE LE SUE QUOTE DI S.R.L.

In caso di sequestro della quota, spetta al socio l'esercizio dei diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c., a meno che la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria non rendano possibile l'esercizio da parte del custode. La società X ha chiesto di nominare un custode delle quote di alcuni soci, sottoposte a sequestro conservativo con precedente provvedimento cautelare emesso dal Tribunale. Gli interessati si sono opposti alla nomina, chiedendo in subordine che al terzo nominato custode siano attribuiti poteri limitati al solo diritto di voto, con l'esclusione dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. riservati ai soci dallo statuto. Con ordinanza del 27 giugno 2024, il Tribunale di Venezia ritiene pertinente la censura proposta dai soci in relazione alla possibilità per il custode di esercitare anche i diritti particolari loro attribuiti dallo statuto sociale. In relazione, a tale questione sono state prospettate in dottrina diverse soluzioni interpretative. Data la mutevolezza della realtà e delle discipline statutarie, nonché delle ragioni per le quali i diritti particolari sono stati attribuiti ai soci, si ritiene preferibile «un approccio che tenga conto delle concrete caratteristiche del diritto particolare». Di conseguenza, l'intuitus personale che caratterizza i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c. induce a ritenere che «in caso di sequestro della quota, l'esercizio degli stessi spetti al socio, a meno che la particolare con¿gurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode». Sulla base di ciò, il Tribunale ritiene che nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche dei diritti particolari interessati, gli stessi rimarranno in capo ai soci interessati, mentre il custode eserciterà il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471-bise 2352 c.c..