IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE” EX D.LGS. N. 231/01: UN’OPPORTUNITÀ O UN ONERE PER LE IMPRESE?
L’introduzione della responsabilità amministrativa degli Enti ha poco più di vent’anni. È quindi naturale capire se oggi questa novità introdotta con il D.Lgs. n. 231/01 sia un’opportunità o un onere per le imprese, gli enti o più in generale le persone giuridiche.
L’ingresso nel nostro ordinamento di una simile forma di responsabilità per le persone giuridiche, rappresenta una delle più importanti riforme poste in essere dal legislatore italiano negli ultimi decenni, ma a tutt’oggi si riscontra una certa ritrosia, soprattutto da parte delle figure apicali dell’ente, ad optare per l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto 231/01.
Il decreto, nello specifico, disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati commessi, o anche solo tentati, nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o da soggetti sottoposti alla direzione o sorveglianza di uno dei soggetti sopra indicati.
L’adozione del Modello di organizzazione e gestione (Mog), non è un obbligo imposto per legge, ma si configura sicuramente come una opportunità da cogliere; l’art. 6 comma 1, lett. a) prevede che l’Ente non risponda per i reati commessi da soggetti qualificati cioè legati all’ente stesso (apicali o dipendenti) se l’organo dirigente ha efficacemente adottato e attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Ai fini di una consapevole valutazione, occorre, però, aver ben chiari i possibili effetti: nel caso di reati commessi, il fatto stesso di non aver adottato il modello implica la responsabilità dell’ente, con pesanti conseguenze in termini sanzionatori.
Al contrario l’adozione di un Mog consente all’ente di essere rappresentato come una Istituzione virtuosa non solo in un’ottica di mera prevenzione del rischio, ma sotto l’aspetto di maggiore competitività anche verso la pubblica amministrazione, ad esempio l’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ai fini del punteggio per l’attribuzione del Rating di legalità tiene conto dell’adozione da parte dell’ente del Modello quale elemento di migliore valutazione.
Alla stessa stregua il codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, prevede fra i diversi requisiti che consentono di concorrere all’attribuzione di ulteriori punteggi, l’adozione di un Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs n. 231/01.
L’adozione di un Mog attua un sistema strutturato di principi di comportamento, procedure operative, presidi di controllo, sanzioni disciplinari sulla cui base l’ente può articolare la propria organizzazione interna allo scopo di minimizzare i rischi di commissione di fatti illeciti nello svolgimento dell’attività aziendale.
Da tutto ciò si intuisce perché il Decreto 231/01 attribuisce al Modello di organizzazione il valore di esimente, ricollegandovi una forma specifica di esonero dalla responsabilità nel caso in cui l’Ente sia in grado di dimostrare che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati presupposto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Le varie fasi del processo che portano all’adozione di un Mog sono tutte finalizzate a fornire alla governance aziendale un vero e proprio sistema capace di monitorare l’attività dell’impresa: mappatura delle aree aziendali, analisi del rischio, predisposizione di protocolli di sicurezza interni volti ad arginare il rischio di commissione di reati, elaborazione di un codice etico, redazione del Modello e approvazione dello stesso da parte dell’organo amministrativo dell’ente, nomina dell’Organismo di vigilanza.
L’obiettivo è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.
Alla luce di ciò emerge evidente il livello di attenzione che imprese ed enti dovrebbero avere nella applicazione del decreto 231/01, al punto di poter porre come necessario, anche se non obbligatorio, adottare ed efficacemente attuare il Mog.
L’approccio verso l’adozione dello strumento dovrebbe essere visto non come un onere, ma come un’opportunità per le imprese/enti per passare ad un vero sistema di controllo interno integrato, che consenta di gestire in modo efficiente e puntuale qualsiasi forma di rischio, offrendo all’imprenditore, ai soci e alla governance aziendale un vero e proprio sistema capace di monitorare l’attività dell’impresa.
Un’impresa che riesce a gestire i rischi adottando un Modello costruito nell’ottica di una matrice integrata per il governo aziendale e a conseguire i propri obiettivi strategici è sicuramente un soggetto virtuoso, che saprà competere sul mercato cogliendo le opportunità che lo stesso offre.