IL BONUS “PRIMA CASA” SPETTA ANCHE SE IL CONIUGE RISIEDE IN ALTRO COMUNE

Quello che rileva, ai fini dell'agevolazione fiscale, è che il proprietario dell'immobile soddisfi i requisiti per fruire dell'esenzione IMU.
La controversia oggetto d'esame riguarda due avvisi di accertamento emessi da una società per conto del Comune, con cui veniva richiesto a Caio 4.709,00 euro per l'IMU dell'anno 2013 e 4.968,00 euro per il 2014, in relazione a un'unità immobiliare di sua proprietà situata nel Comune.
Il contribuente contestava tali avvisi, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per l'abitazione principale. Tuttavia, sia la CTP sia la CTR respingevano le sue richieste, ritenendo che non fosse soddisfatto il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del suo nucleo familiare, poiché il coniuge risiedeva in un altro comune.
Contro tale decisione, Caio ricorre per cassazione, contestando, tra i vari motivi, la valutazione di merito compiuta dalla Commissione, sottolineando, al riguardo, di risiedere anagraficamente e di dimorare abitualmente, come unica componente del nucleo familiare, nel citato immobile di sua proprietà, costituente, quindi, la sua prima casa ed abitazione principale, rivendicando così il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta, sostenendo, in aggiunta, che il beneficio non si perde nel caso in cui il coniuge abbia l'abitazione principale in altro comune.
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che la Consulta ha escluso, quale requisito per godere dell'esenzione IMU, che nell'abitazione “prima casa” debba avere dimora abituale e residenza anagrafica l'intero nucleo familiare del possessore, essendo sufficiente che detta situazione fattuale risiedano il capo al solo proprietario.
Per cui, nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente abbia la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile oggetto di tassazione, il che è sufficiente per riconoscergli il diritto all'esenzione IMU.
Corte di cassazione, sez. Tributaria, ordinanza (ud. 15 novembre 2024) 19 febbraio 2025, n. 4292
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