ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI DIPENDENTI - ISTRUZIONI OPERATIVE. L. N. 234/2021, ART. 1, C. 121.
Con Circolare n. 43/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito all’esonero contributivo disposto dalla Legge di bilancio 2022 con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, esclusi i rapporti di lavoro domestico (L. n. 234/2021, art. 1, c. 121), per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022.
Per effetto di tale disposizione, è riconosciuto ai rapporti di lavoro sopra richiamati un esonero pari a 0,8 punti percentuali sui contributi previdenziali a carico del lavoratore per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La fruizione dell’esonero in argomento è subordinata ad un limite massimo di retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve superare l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL’ESONERO E LIMITE DI RETRIBUZIONE MENSILE
Tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Il beneficio è riconosciuto, per il periodo gennaio-dicembre 2022, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi i rapporti di lavoro domestico, fermo restando il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
ASSETTO, MISURA E DURATA DELL’ESONERO
Durata dell’esonero: periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022.
Misura dell’esonero: riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superi l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Qualora in un singolo mese la retribuzione ecceda il predetto massimale, per tale mese non è possibile applicare la riduzione contributiva.
L’esonero è applicato sulla retribuzione lorda del lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
TREDICESIMA, QUATTORDICESIMA E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Per il mese di dicembre 2022, è prevista la riduzione sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nello stesso mese, se non superiore a 2.692 euro.
In caso di erogazione dei ratei di mensilità aggiuntiva nei singoli mesi - fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro - è possibile applicare la riduzione in parola anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (ossia, 2.692 euro/12).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2022, e dunque in corso di fruizione del beneficio, la riduzione contributiva in argomento può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, sempre se l’importo dei ratei risulti inferiore o uguale a 2.692 euro.
Resta, invece, esclusa dall’applicazione dell’esonero la quattordicesima mensilità talvolta prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in quanto - per la maggiorazione della soglia
mensile di reddito dei 2.692 euro - la norma richiama la sola mensilità aggiuntiva della tredicesima.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Per i periodi di paga dall.1.1.2022 al 31.12.2022, il beneficio in argomento si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, con inclusione dei rapporti di apprendistato ed esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e non è subordinata al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
L’Inps ha chiarito che tale la misura, configurandosi quale intervento generalizzato e applicandosi alla sola quota di contribuzione a carico del lavoratore, non rientra nella nozione di aiuto di Stato e dunque non subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.