È NULLO IL LICENZIAMENTO INTIMATO PER LE STESSE RAGIONI DI UN PRECEDENTE LICENZIAMENTO COLLETTIVO.
Con la sentenza n. 7400 del 7 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo il licenziamento individuale intimato per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un licenziamento collettivo.
In particolare, precisa la Suprema Corte, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si fonda sugli stessi motivi già alla base di un precedente licenziamento collettivo realizza uno schema fraudolento ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile, da cui scaturisce la nullità del licenziamento.