CREDITI D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI IMPRESE “ENERGIVORE” E “NON ENERGIVORE”

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte a quesiti - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25 dell’11 luglio 2022.

Con la circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, che si allega per opportuna conoscenza, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria, sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese “energivore” e “non energivore” e sul contributo straordinario contro il caro bollette. Si riportano, di seguito, le risposte fornite ai quesiti di maggiore interesse.

1. CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva

Domanda

Si chiede di chiarire se le aziende che sono incluse nell’elenco delle imprese “energivore” mediante sessione suppletiva – le quali, pertanto, beneficiano delle agevolazioni tariffarie sugli oneri generali di sistema soltanto a partire dal mese di febbraio – possano richiedere il credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio.

Risposta

Ai sensi dell’articolo 15 del d.l. n. 4 del 2022 accedono al beneficio fiscale le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Al riguardo, nella circolare n. 13/E del 2022 è chiarito che tali imprese devono risultare regolarmente e definitivamente inserite nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del suddetto decreto, per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.

A tal fine, si precisa che la “sessione suppletiva“ consente, ai soggetti che non rispettino il termine perentorio previsto per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese “energivore”, di richiedere comunque entro i primi mesi dell’anno l’attribuzione della classe di agevolazione relativa agli oneri generali di sistema applicabile al medesimo anno, con decorrenza in questo caso dal 1° febbraio anziché dal 1° gennaio come avviene per le imprese “energivore” che presentano la dichiarazione nella sessione ordinaria (negli ultimi mesi dell’anno precedente).

Al riguardo, si ritiene che rientrino nel beneficio in commento anche le imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva” e, conseguentemente, il credito d’imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022, nella misura prevista per le “energivore”. La data del 1° febbraio rileva, infatti, solo ai fini della decorrenza dell’agevolazione sugli oneri generali, che risulta autonoma e differente rispetto all’agevolazione di cui trattasi.

2. CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA: REQUISITI OGGETTIVI

Rilevanza dell’IVA ai fini del credito d’imposta

Domanda

Si chiede conferma che l’IVA applicata sulla componente energia – così come identificata nella circolare n. 13/E del 2022 – consumata nel secondo trimestre non vada considerata ai fini del calcolo dell’incremento superiore al 30 per cento nel raffronto tra costo medio del primo trimestre 2021 e costo medio del primo trimestre 2019, presupposto di applicazione del beneficio, mentre vada considerata nel calcolo del beneficio spettante; vale a dire che la percentuale del credito d’imposta debba essere calcolata sulla “spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica”, IVA inclusa, del secondo trimestre dell’anno.

Risposta

Si precisa in proposito che, sia in riferimento al calcolo del costo medio ai fini del raffronto tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2019, sia con riguardo all’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, a cui parametrare il credito d’imposta in esame, non si tiene conto delle relative imposte e, in particolare dell’IVA, atteso che occorre considerare il costo della sola “componente energetica”, indicata in fattura al netto delle imposte.

Rilevanza di imposte e sussidi

Domanda

Si chiede di chiarire come considerare imposte e sussidi ai fini del calcolo del costo medio e dei crediti d’imposta energetici.

Risposta

La disciplina normativa in commento riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Tale ultima modalità, normativamente prevista solo con riferimento alla verifica dell’incremento del costo medio come requisito di accesso al beneficio, va interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, invece, come chiarito con la circolare n. 13/E del 2022, si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Ne consegue, quindi, che le imposte (già indicate in una categoria separata in fattura), anche in tal caso, non devono essere considerate nella base imponibile ai fini del calcolo del credito d’imposta e che eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi.

Si rammenta, tuttavia, che il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è cumulabile con altre agevolazioni (tra cui i sussidi) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Obblighi/documenti certificativi

Domanda

Con la circolare n. 13/E del 2022, al paragrafo 1.2, si precisa che “Alle imprese che soddisfano i requisiti sopra esposti (soggettivo e oggettivo) e che siano in possesso della relativa documentazione certificativa spetta un credito d’imposta …”. Si chiedono chiarimenti su eventuali obblighi “certificativi”.

Risposta

Per “documentazione certificativa” – a cui fa riferimento la circolare – s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante. Si tratta, nello specifico, delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Fatture di cortesia

Domanda

L’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022 stabilisce che l’acquisto della “componente energia” debba essere «comprovato mediante fatture d’acquisto». In caso di fatturazione elettronica, si chiede se le spese per l’acquisto di energia possano essere comprovate mediante le c.d. fatture di cortesia.

Risposta

Si fa presente che le fatture devono riferirsi a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo deve essere effettivamente sostenuto, nonché documentato. Per potere riscontrare i dati relativi all’energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci, con la conseguenza che potranno essere utilizzate, a tal fine, anche le cosiddette fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, atteso che le prime sono univocamente connesse alle seconde.

Le considerazioni sopra esposte trovano applicazione sia ai fini del calcolo dell’incremento del costo medio in misura superiore al 30 per cento, come requisito 7 Con deliberazione 712/2018/R/com, successivamente integrata dalla deliberazione 246/2019/R/com, l’ARERA ha previsto che la “bolletta sintetica” (e gli eventuali elementi di dettaglio), generalmente allegata alla fattura elettronica, garantisca un legame univoco, inequivocabile e indissolubile con la fattura stessa di accesso al beneficio, sia con riguardo all’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto della “componente energetica” a cui parametrare l’agevolazione in esame.

Fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022

Domanda

Si chiede, nel caso in cui il fornitore emetta fattura sulla base di dati reali dopo il 31 dicembre 2022, come il cliente possa procedere per ottenere il credito d’imposta.

Risposta

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente «entro la data del 31 dicembre 2022». Il cliente non può beneficiare dell’agevolazione in esame in relazione ai consumi effettivi fatturati successivamente a tale data.

3. CEDIBILITA’ DEL CREDITO

Modalità di fruizione del credito d’imposta maturato

Domanda

Si chiede di sapere quale sia la modalità di fruizione del credito d’imposta maturato e, in particolare, cosa si intenda per utilizzo “solo per intero” del credito stesso, così come indicato dagli articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022.

Risposta

La previsione che il credito sia cedibile solo “per intero”, come stabilito dagli articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, implica che l’ammontare cedibile sia quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento.

Ne consegue, quindi, che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione, correlato alla singola fattura, impedisce la cessione della restante quota di credito trimestrale.

Si rileva, in proposito, che in data 30 giugno, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 253445/2022), sono state previste le “modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici”. In particolare, al punto 2.2 è stabilito che “l’utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito”.

4. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE

Operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale

Domanda

Nella risposta n. 2.2 della circolare n. 22/E del 2022 si fa riferimento alla “simmetria” tra le operazioni attive territorialmente non rilevanti ai fini IVA e i corrispondenti acquisti carenti del presupposto territoriale, che non confluiscono nel totale delle operazioni

passive indicato nelle LIPE. Ciò premesso, è possibile estrapolare l’importo delle anzidette operazioni attive dal totale indicato nelle LIPE anche laddove gli acquisti ad esse afferenti siano invece confluiti nelle LIPE in quanto territorialmente rilevanti?

Risposta

A maggior precisazione di quanto chiarito nella risposta n. 2.2 della circolare n. 22/E del 2022, si evidenzia che, in coerenza con la “simmetria” sopra richiamata, per il calcolo del contributo straordinario ex articolo 37 del d.l. n. 21 del 2022, le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972, non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA e, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle LIPE.

Ciò posto, in considerazione dell’incertezza interpretativa esistente su tale aspetto, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, si è del parere che non siano dovute sanzioni in relazione agli importi non versati entro la scadenza del 30 giugno 2022 (termine di pagamento dell’acconto), a seguito di una eventuale rideterminazione della base imponibile in forza della presente precisazione, purché l’integrazione del versamento (comprensivo dei relativi interessi) avvenga tempestivamente. La tempestività dell’eventuale versamento integrativo verrà valutata caso per caso dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, anche in considerazione del grado di complessità dell’elaborazione dei dati alla base dei calcoli per la determinazione del contributo dovuto nella specifica fattispecie.

 

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