COMPETENZE DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE IN MATERIA DI RINVIO PREGIUDIZIALE: REGOLAMENTO UE

Con Regolamento UE 11 aprile 2024, n. 2024/2019, pubblicato nella G.U.U.E. 12 agosto 2024, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno modificato lo Statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Protocollo n. 3 ai Trattati TUE e TFUE) prevedendo una nuova ripartizione delle competenze in materia di rinvio pregiudiziale ex art. 267, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, il neo introdotto art. 50-ter, Statuto della Corte di Giustizia dell'UE, stabilisce la competenza, in capo al Tribunale dell'Unione europea, per la trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale nelle seguenti materie: • sistema comune IVA; • codice doganale; • classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; • compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; • sistema di scambio di quote di emissione di gas serra. Per quanto riguarda, invece, le domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rimane competente la Corte di Giustizia dell'Unione europea. In ogni caso le domande di pronuncia pregiudiziale ex art. 267, TFUE, vanno proposte alla Corte di giustizia, la quale si occuperà, se del caso, della trasmissione per la trattazione al Tribunale UE. Le modifiche entrano in vigore il 1° settembre 2024.

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