CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA: LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con ordinanza n. 25847 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione ha enunciato due principi di diritto in materia di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD):

  • anche la CIGD rientra nella previsione di cui al comma 3 dell'articolo 2120 c.c., "per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa";
  • qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, il pagamento della CIGD spetta al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.
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