BUONI MOBILITÀ PER LAVORATORI CHE USANO LA BICICLETTA: SECONDO L’AE NON SONO REDDITI DI LAVORO

L'Agenzia delle Entrate, con la Riposta ad interpello n. 274 del 4 aprile 2023, ha chiarito che i buoni mobilità non trovano la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa - lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale. Pertanto, il contributo, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'art. 6 del medesimo Testo Unico.

 

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