ATTIVITÀ STAGIONALI E "PUNTE DI STAGIONALITÀ": LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 9243 del 4 aprile 2023, ha precisato che rientrano nel concetto di attività stagionale solo quelle attività preordinate e organizzate per un limitato periodo stagionale.
Sono da ritenersi escluse quelle realtà aziendali che raggiungono in una determinata stagione picchi di produttività, dovuti ad esigenze di mercato; queste ultime sono ricomprese nella diversa nozione delle c.d. punte di stagionalità.
Le attività stagionali devono essere specificatamente elencate dalla contrattazione collettiva.