AI FINI DEL LICENZIAMENTO DEL SINDACALISTA È SUFFICIENTE UN SOLO GIORNO DI PERMESSO USATO A FINI PERSONALI

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che ha utilizzato un giorno di permesso sindacale per fini propri personali. A nulla rileva, infatti, la circostanza che il CCNL sanzioni con il licenziamento l'assenza ingiustificata per più giorni, qualora il comportamento contestato al lavoratore rappresenti un vero e proprio abuso del diritto e sia pertanto caratterizzato da un quid pluris.

 

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