AGENZIA DELLE ENTRATE: ESCLUSIONE DAL REDDITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA ANCHE PER IL CONIUGE SUPERSTITE

 

Con l'Interpello 21 luglio 2025, n. 190, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non concorrono alla formazione del reddito di pensione i contributi per l'assistenza sanitaria versati da parte del coniuge superstite dell'originario iscritto a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Sono ricompresi anche i contributi versati in favore del familiare non fiscalmente a carico.
La casistica rientra infatti nelle previsioni dell'articolo 51, comma 2, lettera a) TUIR che prevede un limite di € 3.615,20 annui alla formazione del reddito.
Diversa è l'ipotesi dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, che rientrano nelle previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) TUIR e che quindi sono deducibili dal reddito complessivo per il medesimo limite.

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