VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PROTEZIONE DEI DIPENDENTI: NON È AMMESSO IL LICENZIAMENTO

La Cassazione, con ordinanza n. 770 del 12 gennaio 2023, ha ritenuto illegittimo il licenziamento della dipendente. Nello specifico, la società ricorrente imputava alla lavoratrice un comportamento negligente in quanto, ella lasciò che tre persone lasciassero il supermercato in questione senza pagare tutta la merce. Secondo la Cassazione non è rimproverabile alla cassiera un atteggiamento complice, in buona fede si preoccupò di avvisare la vigilanza e la caporeparto ma entrambi attesero l'arrivo dei carabinieri. La Suprema Corte ravvisa in capo al datore di lavoro una violazione dell'obbligo di protezione verso la dipendente che si è trovata da sola ad affrontare la condotta minacciosa dei tre accaparratori. Dunque, il licenziamento risulta ille gittimo, in quanto il fatto risulta privo di rilevanza disciplinare e ne consegue la reintegra sul posto di lavoro nonché il risarcimento per tutto il periodo intercorrente dalla data del licenziamento a quella della reintegra.