TRASFERIMENTO D’AZIENDA IN CRISI: DEROGABILE L’ARTICOLO 2112 DEL CODICE CIVILE

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25055 del 22 agosto 2022, ha chiarito che, in caso di trasferimento di aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, l'accordo sindacale può prevedere deroghe all'articolo 2112 del codice civile, concernente le condizioni di lavoro, fermo restando, in caso di continuazione o mancata cessazione dell'attività, l'obbligo di trasferimento di tutti i lavoratori.

 

TOP