SPETTA AL DATORE PROVARE CHE IL LICENZIATO HA LAVORATO ALTROVE ANCHE SE IL DIPENDENTE INTERESSATO NON COLLABORA.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 11638 dell'11 aprile 2022, ha ribadito il principio di diritto per cui incombe sul datore di lavoro, che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, l'onere di provare, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, l’aliunde perceptum o percipiendi, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.