SOSTITUZIONE DEL MEDICO DIRIGENTE: SPETTA LA SOLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 34155 del 6 dicembre 2023, ha affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale non si configura come svolgimento di mansioni superiori, in quanto avviene nel contesto del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria. Pertanto, al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo l'indennità sostitutiva, considerata adeguatamente remunerativa.