SOSTITUZIONE DEL MEDICO DIRIGENTE: SPETTA LA SOLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA

La Corte di  Cassazione, con l'Ordinanza n. 34155 del 6 dicembre 2023, ha affermato che la sostituzione nell'incarico di  dirigente medico del servizio sanitario nazionale  non  si configura come svolgimento di mansioni superiori, in quanto avviene nel contesto del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria. Pertanto,  al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo l'indennità sostitutiva, considerata adeguatamente remunerativa.

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