SMART WORKING SEMPLIFICATO: PROROGA AL 30 GIUGNO.

Lavoro agile senza accordo scritto e con comunicazioni semplificate anche dopo la fine dello stato di emergenza. Lo prevede la bozza del Decreto Riaperture.

La modalità di smart working semplificato introdotto per l'emergenza Covid   cosi come le tutele per i lavoratori fragili resta in vigore fino al 30 giugno 2022 invece che fino al 31 marzo 

Lo prevede un articolo del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso, cd. "Riaperture" che detta le regole di uscita dallo stato di emergenza, e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

Vediamo meglio nei paragrafi seguenti di cosa si tratta, ricordando comunque che la norma non è ancora in vigore.

PROROGA SMART WORKING SEMPLIFICATO

Restano quindi possibili accordi individuali "informali" senza forma scritta e gli obblighi di informativa sulla sicurezza possono essere assolti con i documenti disponibili sul sito INAIL inviati ai dipendenti via mail 

Resta possibile inoltre per i datori di lavoro utilizzare la procedura semplificata di comunicazione al Ministero del lavoro  con la semplice lista dei nominativi dei lavoratori in smart working senza allegare gli accordi individuali.

Posto che in vista dell'imminente scadenza molte aziende avranno iniziato a predisporre accordi specifici con il personale la bozza di decreto prevede anche che tali intese restino valide cosi come siglate dalle parti ma è ugualmente possibile definire un rinvio della loro efficacia. Presso il ministero erano state infatti siglate da poco le linee guida per lo smart working ordinario da utilizzare dopo l'emergenza.

PROROGA LAVORO AGILE PER I LAVORATORI FRAGILI 

Lo stesso articolo 10 della bozza di decreto riaperture proroga al 30 giugno la norma del Dl 18/2020 per cui i lavoratori fragili, sia del comparto pubblico che di quello privato, possono svolgere da remoto le proprie prestazioni lavorative, come modalità ordinaria " anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale". 

L'articolo del decreto fa riferimento alle categorie di fragili individuate in dettaglio dal recente decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 e non più alla definizione generica contenuta nel comma 2 dell’articolo 26 del Dl 18/2020 "lavoratori in  condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti." 

Si attendeva infatti dal Ministero   una specificazione sull'applicabilità del nuovo elenco (in sostituzione oppure in aggiunta alla precedente definizione) per quanto riguarda il 2022 che ancora non è mai arrivata.

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