SETTORE SORVEGLIANZA ANTINCENDIO: L'INL INDICA IL CCNL COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVO
Con Nota n. 687 del 19 aprile 2023 l'INL ha chiarito che le imprese che impiegano personale nell'ambito di appalti pubblici e concessioni applicano il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Alternativamente, in caso di applicazione di un diverso contratto, vanno applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11 e delle verifiche di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta emergano circostanze diverse, ad esempio relative all'applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi.
Quanto detto vale anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi" e con riferimento al "CCNL per il settore sorveglianza antincendio".