Reintegrato il lavoratore che comunica la variazione del proprio indirizzo di reperibilità solo all’INPS
Deve essere reintegrato il lavoratore licenziato da un'azienda per non aver comunicato alla stessa, durante un periodo di malattia, il cambio di indirizzo di reperibilità ed essere risultato assente alla visita fiscale.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 36729 del 26 novembre 2021, precisando che, in un simile caso, si applica la tutela reintegratoria per non essere il fatto contestato imputabile al lavoratore, in quanto:
- l'INPS non aveva preso atto della comunicazione che il dipendente gli aveva fatto avvisando del suddetto cambio;
- la mancata comunicazione dello stesso anche all'azienda era punita dal contratto collettivo applicato con una sanzione conservativa.