RAVVEDIMENTO SPECIALE: VERSAMENTO PRIMA O UNICA RATA ENTRO IL 2 OTTOBRE

  Ravvedimento speciale: la prima o unica rata entro il 30.09 ovvero 2 ottobre. Il calendario delle altre rate previste per l'agevolazione. Scade il 2 ottobre  (il 30 settembre, termine ordinario prorogato, cade id sabato) il termine per pagare in una unica soluzione il dovuto per  la misura agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 nota come  Ravvedimento speciale. Ricordiamo che  la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178  consente,  in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di  regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata)  mediante la ri mozione dell’irregolarità o dell’omissione e il  pagamento dell’imposta,  degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023. Il termine del 30 settembre 2023, che cade di sabato, è stato prorogato, in luogo del 31 marzo 2023, dal decreto bollette n. 34/2023 recentemente convertito. Il pagamento può avvenire anche in un  massimo di otto rate di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 30 settembre (02/10/2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato). Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate. A proposito di utilizzato della rateizzazione, ricordiamo che  l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 giugno una serie di faq in risposta ad alcuni dubbi dei contribuenti, tra le quali ve ne è una che tratta di ravvedimento speciale. Nel dettaglio veniva domandato se i nuovi termini previsti dal decreto bollette di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale  si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023,  e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023. L'agenzia dopo il riepilogo della norma di riferimento ha sottolineato che l’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 174: posticipando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola; rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023; stabilendo nel 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale  (si rammenta, in questo senso, che dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicem bre 2024). L'agenzia ha chiarito che i termini di versamento richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.   L’articolo 19 del decreto-legge n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023  - e, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive -  con la conseguenza che,  anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata.

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