PERIODO DI PROVA ASSENTE NEL CONTRATTO? IL LICENZIAMENTO È ILLEGITTIMO

Il Tribunale di Treviso con una recente sentenza, ha chiarito che il mancato superamento del periodo di prova non può giustificare il licenziamento se il relativo patto non è validamente stipulato nel contratto. Non basta il richiamo nella lettera di impegno. Per il giudice, il patto è nullo se mancano indicazioni puntuali sulle mansioni e la firma delle parti.
La controversia in oggetto, esaminata dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 333 del 30 aprile 2025, riguarda un licenziamento intimato a un lavoratore per presunto mancato superamento del periodo di prova.
Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo che, nel contratto a tempo indeterminato da lui sottoscritto, non era presente alcuna clausola relativa alla prova e che, di conseguenza, il licenziamento era privo di giustificazione.
La società, invece, riteneva valido il richiamo al periodo di prova contenuto nella precedente lettera di impegno all'assunzione, nonostante tale previsione fosse assente nel contratto definitivo.
Secondo la tesi datoriale, l'omissione sarebbe stata frutto di un errore materiale e non avrebbe corrisposto alla reale volontà delle parti.
Tuttavia, il giudice ha accolto le ragioni del ricorrente, sottolineando che il contratto individuale di lavoro non conteneva alcuna manifestazione di volontà relativa alla prova, anzi esprimeva la chiara intenzione di non fare ricorso a tale clausola, pur essendo astrattamente prevista dal contratto collettivo applicato.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che il patto di prova non è elemento essenziale del contratto, bensì una facoltà esercitabile dalle parti, che può essere esclusa anche semplicemente non menzionandolo.
Inoltre, secondo il Tribunale, un altro motivo di invalidità del patto contenuto nella lettera di impegno risiedeva nell'assenza di specificazione delle
mansioni da svolgere, elemento imprescindibile per valutare correttamente lo svolgimento del periodo di prova e garantire trasparenza e tutela bilaterale.
Senza una chiara indicazione delle attività da eseguire e del ruolo attribuito, il datore di lavoro non può motivare legittimamente un eventuale giudizio negativo.
Perciò, il Tribunale chiarisce che in assenza di un patto di prova valido e formalizzato in modo corretto nel contratto sottoscritto, il licenziamento è illegittimo perché privo di giustificazione.
Il Tribunale ha escluso la reintegrazione del lavoratore, ma ha riconosciuto l'applicazione della tutela indennitaria prevista dall'art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2015.
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