NON C'È RESPONSABILITÀ DEL DATORE SE FORNISCE ADEGUATI STRUMENTI PROTETTIVI AL LAVORATORE.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4210 del 9 febbraio 2022, ha stabilito che non c'è responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore, se ha fornito adeguati strumenti di tutela con peculiare funzione antinfortunistica.
In particolare, spetta al lavoratore dimostrare l'evento dannoso e la correlazione con l'ambiente di lavoro, dato che la responsabilità datoriale ex 2087 c.c. non ha natura oggettiva, ma richiede un profilo di colpa del datore di lavoro, che pur deve dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie e che l'evento non sia ricollegabile a inosservanza degli obblighi di comportamento imposti dalla legge.