NON BASTA UN SEMPLICE ACCORDO TRA DATORE E LAVORATORE A RIDURRE LA RETRIBUZIONE

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26320/2024, si è pronunciata sul caso di un dipendente che aveva firmato con la propria azienda un accordo, per venire incontro ad una momentanea difficoltà del proprio datore di lavoro, che prevedeva una riduzione della retribuzione del 10% senza mutamento delle mansioni. A fronte del principio di irriducibilità della retribuzione, la Suprema Corte ha sottolineato che la retribuzione convenuta nel momento dell'assunzione non può essere soggetta a riduzione, precisando che è prevista la possibilità di apportare modifiche in peius solo nel caso in cui, previo accordo tra datore di lavoro e dipendente, vengano mutate le mansioni e l'accordo sia formalizzato in sede protetta.