NO ALLA REINTEGRA SE IL FATTO SUSSISTE MA IL LICENZIAMENTO È ILLEGITTIMO.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14500, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che fa telefonate a sfondo erotico in ufficio importunando la collega, non essendoci mai stati altri precedenti disciplinari. Tuttavia, la sanzione è solo il risarcimento ma non la reintegra, perché il fatto contestato sussiste.
In ossequio alle modifiche apportate dalla Legge Fornero, la reintegra è una tutela applicabile solo se il fatto alla base del recesso non sussiste oppure rientra fra le condotte punibili con mera sanzione conservativa in base al CCNL o al codice disciplinare applicabile.