NATURA RETRIBUTIVA DEL CONTRIBUTO PER LA CASA DEL DIPENDENTE TRASFERITO.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il contributo corrisposto per l'abitazione dal datore al dipendente obbligato a trasferirsi per lavoro incide sul computo del TFR, data la natura retributiva dell'erogazione stessa.

Con l'Ordinanza 15123, i giudici, respingendo il ricorso della banca, hanno chiarito che la natura retributiva del contributo in questione è desumibile dalla non occasionalità dell'elargizione, dalla misura fissa dell'entità della stessa e altresì dalla non necessaria presentazione di documentazione giustificativa.

I giudici hanno poi precisato che al contrario non può essere riconosciuta natura retributiva a quelle voci che siano finalizzate a tenere indenne il lavoratore da spese, che non avrebbe supportato qualora non fosse stato oggetto di trasferimento.

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