MINistero del LAVORO: ACCESSO ALL’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER CAUSALI STRAORDINARIE.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 33 del 25 febbraio 2022, con il quale ha definito i criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie, da parte di datori di lavoro che per settori di attività, tipologie e classi dimensionali rientrano nella tutela del Fondo Integrazione Salariale – FIS.

In particolare, il nuovo decreto ha introdotto una specifica disciplina per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con causali straordinarie. Di conseguenza il decreto ministeriale 94033/2016 aggiornato disciplina i criteri di accesso sia ai trattamenti CIGS che FIS.

Innanzitutto il Ministero ha precisato che le aziende con più di 15 dipendenti possono accedere alla Cigs per riorganizzazione «per realizzare processi di transizione» laddove nel programma di cassa integrazione si intendano perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero azioni funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi (art. 1 c. 1 lett. g bis).

Sono stati individuati, inoltre, specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale per le casuali riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà.

Per accedere al FIS con la causale di riorganizzazione, il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze. (art. 1 bis).

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai trattamenti con causale crisi tale causale può sussistere anche in considerazione degli effetti che la situazione di difficoltà può produrre immediatamente dopo l’istanza amministrativa. Mentre rispetto al contratto di solidarietà di solidarietà il provvedimento non introduce particolari novità ma riprende i criteri già previsti (art. 2 bis e 4 bis).

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