MANCATA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI NEO ASSUNTI: ANTISINDACABILITÀ DEL COMPORTAMENTO AZIENDALE.

Secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi antisindacale la mancata comunicazione da parte dell'azienda dei nominativi dei nuovi assunti, in quanto la sola trasmissione dei dati numerici limita l'attività informativa e di proselitismo del sindacato.

La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 14060, nel respingere il ricorso di una banca contro un'organizzazione sindacale, ha precisato che nell'espressione "elenco dei neo assunti" si debbano intendere inclusi anche i nominativi dei lavoratori. Inoltre, i giudici hanno ricordato che una condotta è qualificabile come antisindacale qualora sia obiettivamente idonea a ledere la libertà sindacale e il diritto di sciopero (art. 28 Statuto dei lavoratori).

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