LOGISTICA, CONTROLLI ISPETTORATO SULL’USO DELLE TELECAMERE NEI LUOGHI DI LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha avviato controlli sull’uso delle telecamere nei luoghi di lavoro. Nel settore della logistica è frequente il ricorso a sistemi di videosorveglianza nei magazzini, nei piazzali e nelle aree di carico e scarico.
I controlli sono effettuati con particolare attenzione al rispetto delle normative previste dallo Statuto dei Lavoratori e dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il tema assume quindi una valenza particolare nel settore della logistica, dove l’uso di impianti di videosorveglianza con telecamere nei luoghi di lavoro è sempre più diffuso per esigenze legate alla sicurezza, al coordinamento delle attività operative e alla tutela del patrimonio aziendale.
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI LAVORATORI: COSA DICE LA LEGGE
L’articolo 4 della Legge 300/1970 vieta l’uso delle telecamere nei luoghi di lavoro che possa anche solo indirettamente consentire un controllo a distanza dei lavoratori, salvo specifici requisiti procedurali.
Questo vale anche per sistemi installati a fini organizzativi, produttivi o di sicurezza.
Nel settore della logistica, dove è frequente il ricorso a sistemi di videosorveglianza nei magazzini, nei piazzali e nelle aree di carico, le imprese sono tenute a rispettare rigorosamente le seguenti condizioni:
• Accordo collettivo con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
o aziendali (RSA);
• Oppure, in presenza di più sedi dislocate, accordo con le
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;
• In mancanza di accordo, è obbligatoria l’autorizzazione preventiva
dell’Ispettorato del Lavoro competente, o dell’Ispettorato
Nazionale per aziende multisede.
L’uso delle telecamere nei luoghi di lavoro in violazione di queste procedure costituisce illecito.
PRIVACY E OBBLIGHI PER LE IMPRESE DI LOGISTICA
Oltre al rispetto dello Statuto dei Lavoratori, le imprese operanti nella logistica devono garantire la conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al Provvedimento del Garante Privacy dell’8 aprile 2010.
L’uso della videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve essere accompagnato da informative trasparenti, con indicazione chiara delle finalità, dei tempi di conservazione dei dati e dei diritti degli interessati.
RISCHI E SANZIONI PER VIOLAZIONI
L’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro senza accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato è punita dall’art. 38 dello Statuto con:
• Ammenda da 154,94 euro a 1.549,37 euro;
• Arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
Nella logistica, dove l’uso della videosorveglianza è spesso integrato nei processi operativi, il mancato rispetto delle procedure può comportare gravi conseguenze sanzionatorie per le aziende.